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D.L. 24/09/2002 n. 209

2. - 11. (Omissis).". Si riporta il testo dall'art. 3, comma 4, come modificato dal Decreto qui pubblicato e 26 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative": "Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento).

1. - 3. (Omissis).

4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto; sono fissati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del Decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il Decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.". "Art.26 (Disposizioni particolari per il gas metano). -

1. È sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali 1].

2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

3. Non è sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.

5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali

a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL

b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale

c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze

d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse

e) gli impianti di compressione.

6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa è dovuta dall'importatore o dall'acquirente.

7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. 8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta. Nota

1. - Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole. Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. L'agevolazione dell'aliquota ridona dell'accisa sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purchè di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonchè sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale.".

-Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 20 marzo 2002, n. 36, recante "Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto", così come convertito dalla Legge 17 maggio 2002, n. 96: "2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'art. 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con Decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo Decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6.".

-Il testo dell'art. 52, comma 59, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", è il seguente: "59. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.".

-Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: menti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di Legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla Legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla Legge.".

- L'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'lrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali", recita: "3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonchè i contributi erogati a norma di Legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.".

 

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